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Servizi – Finanza e previdenza – Glossario |
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GLOSSARIO |
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI – ACI
All’assicurazione temporanea caso morte può essere aggiunta una interessante garanzia accessoria:
l’assicurazione complementare infortuni, che garantisce in caso di morte dell’assicurato:
- a) il raddoppio del capitale base se la morte avviene per infortunio,
- b) la triplicazione del capitale base se la morte avviene per infortunio causato dalla circolazione stradale dei veicoli.
ADERENTE
La persona che sottoscrive il contratto di assicurazione, obbligandosi al versamento dei premi.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La rappresentazione del rischio in sede di conclusione del contratto è essenziale ai fini
della classificazione dello stesso e dell’applicazione delle relative condizioni sotto
l’aspetto tariffario. L’aggravamento del rischio è determinato in funzione del lavoro svolto
dall’assicurato, dal tipo di sport praticato, e dalle condizioni di salute. Al momento della
conclusione del contratto è importante stabilire il maggior rischio sopportato dalla Compagnia,
perché se l’aggravamento avviene in corso di durata contrattuale non è possibile più fare alcuna
eccezione. Tranne il caso in cui la polizza sia riattivata, perché nel caso specifico la Compagnia
si può rifiutare. L’aggravamento del rischio comporta il pagamento di un sovrappremio.
ASSICURATO
La persona sulla cui vita è stipulata l’assicurazione. Può essere solo persona fisica.
ASSICURATORE
La società regolarmente autorizzata ad esercitare istituzionalmente l’attività assicurativa,
la quale, a fronte della corresponsione dei premi, si obbliga a pagare all’assicurato
o ai beneficiari un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
dello stesso assicurato (sopravvivenza al termine del contratto o premorienza).
ASSICURAZIONE CASO MORTE
Sono i contratti nei quali la morte è l’evento assicurato e al suo verificarsi l’assicuratore
corrisponde la prestazione convenuta. Sono altresì previste forme di assicurazione temporanee
per il caso morte a capitale decrescente con premi da corrispondere per una durata limitata.
Di norma è richiesta la visita medica preventiva, ma è anche prevista la possibilità, per capitali
contenuti, di contrarre assicurazione senza tale visita ma con la semplice compilazione
di un questionario sanitario. In quest’ultimo caso però l’assicurazione entra in pieno vigore
dopo un certo periodo dalla stipulazione c.d. “Periodo di carenza”.
ASSICURAZIONI AD ALTA RIVALUTAZIONE
Sono forme di assicurazione attuate normalmente mediante polizze caso vita miste, in cui tanto
la prestazione e i premi vengono rivalutati di anno in anno sulla base dei rendimenti finanziari
realizzati da gestioni speciali; gestioni alle quali confluiscono tutte le riserve matematiche
poste a copertura di questa specifica categoria di polizze.
ASSICURAZIONI COLLETTIVE
S’intende per assicurazione collettiva l’assicurazione di gruppi di persone appartenenti
alla stessa azienda od organizzazione, quando quest’ultima assume la contraenza dei contratti
stipulati ad uguali condizioni ed alla medesima tariffa. Tale forma di assicurazione,
quando venga applicata ad ampi gruppi di persone aventi caratteristiche di omogeneità, consente
all’impresa assicuratrice la rinuncia ad alcune misure cautelative proprie delle forme
di assicurazione individuale. Le assicurazioni collettive sono di norma regolate, oltre che
dalle condizioni delle polizze emesse sulla testa di ciascun assicurato, anche da convenzioni
disciplinanti i rapporti tra ditta contraente ed impresa assicuratrice. Le assicurazioni collettive
trovano il più vasto campo di applicazione nel settore dell’impiego privato, poiché consentono
al datore di lavoro di assolvere in forma assicurativa gli oneri che gli fanno carico, per legge
o per contratto di lavoro, nei confronti dei dipendenti sia in caso di loro morte o di invalidità
sia al raggiungimento dei limiti di età.
Le assicurazioni collettive normalmente si classificano in tre categorie:
- a) previdenziali: vengono contratte di norma nella forma di rendita differita o di assicurazione mista al fine di garantire integrazioni di trattamenti pensionistici o di trattamento di fine rapporto;
- b) di legge: meglio conosciute come “tariffa di capitalizzazione rivalutabile T.F.R.” (trattamento di fine rapporto), stipulate dai datori di lavoro in funzione di accantonamento di trattamento di fine rapporto dovuto ai loro dipendenti secondo le disposizioni di legge;
- c) di gruppo: sono prevalentemente assicurazioni monoannuali rinnovabili, per il caso di morte e invalidità permanente; interessano in genere i datori di lavoro per i propri dipendenti e dirigenti nonché le associazioni professionali o di categoria per i propri appartenenti.
ASSICURAZIONI MISTE
L’assicurazione mista è quella forma di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale (o di una rendita) se l’assicurato è in vita alla scadenza della polizza, oppure in caso di sua morte il pagamento di un capitale ai congiunti o altri beneficiari dallo stesso indicati.
ATTUARIO
Tecnico che, mediante il calcolo attuariale ed altri strumenti statistico/matematici, formula previsioni sull’andamento dei rischi e determina il premio occorrente per garantire l’adempimento da parte dell’impresa assicuratrice delle prestazioni assicurate. L’art. 57 del Testo Unico D.P.R. n. 449/59 sulle assicurazioni private obbliga le imprese esercenti il ramo Vita ad accludere al bilancio annuale una relazione tecnica dell’attuario sulla corretta formazione ed appostazione delle riserve tecniche.
BENEFICIARIO
Il soggetto designato nel contratto a riscuotere il capitale o la rendita assicurata. Può essere Persona Fisica, Persona Giuridica, Ente, Associazione. Il contraente può modificare in qualsiasi momento il beneficiario mediante comunicazione scritta all’impresa assicuratrice, la quale è tenuta a farne annotazione sulla polizza; tale modifica può avvenire anche per testamento. Il beneficiario non è sostituibile nel caso in cui:
- a) il contraente, contestualmente o con atto successivo alla di lui designazione, abbia dichiarato irrevocabile il beneficio, e il beneficiario abbia accettato tale designazione;
- b) dopo la morte del contraente;
- c) dopo che si è verificato l’evento assicurato.
CARENZA
Le polizze sulla vita possono essere stipulate anche senza visita medica, a condizione che:
- a) l’età degli assicurandi non sia particolarmente avanzata ( in genere minore di 60 anni);
- b) il capitale assicurato non sia troppo elevato.
In queste forme l’assicurazione entra in vigore ed esplica i suoi effetti solo al decorso del periodo previsto in polizza (periodo di carenza), salvo che la morte dell’assicurato non sia conseguenza di infortunio o di malattie infettive acute elencate nell’apposita clausola. In caso di decesso si opera la Carenza, la Compagnia restituisce i premi o la riserva matematica.
CARICAMENTO DEL PREMIO
E’ la quota di premi aggiunta al premio stabilita dall’attuario, a copertura delle spese di gestione a carico delle imprese assicuratrici inerenti l’acquisizione, l’assunzione dei rischi e l’amministrazione delle polizze, nonché per remunerare l’attività d’impresa (utile). Il caricamento può essere espresso in forma percentuale o in cifra fissa.
CERTIFICAZIONE
E’ l’attestazione, da parte di una società di revisione autorizzata allo scopo, della regolarità della tenuta contabile e dei risultati di gestione di fondi e di bilanci societari.
CONTRAENTE
E il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri e assume l’obbligo di pagamento del relativo premio. Può essere persona fisica o persona giuridica.
CONTROASSICURAZIONE
Nelle polizze vita “pure” nulla è dovuto in caso di decesso prima della scadenza. Con la
controassicurazione, invece, se si verifica la morte dell’assicurato prima della scadenza, si restituisce una somma in genere pari ai premi pagati e rivalutati.
COSTANTE (CAPITALE 0 PREMIO)
Il capitale o il premio che rimane invariato per tutta la durata contrattuale in base ad una regola prefissata.
CRESCENTE (CAPITALE 0 PREMIO)
Il capitale o il premio che aumenta in funzione di un parametro contrattualmente stabilito.
DECRESCENTE (CAPITALE 0 PREMIO)
Il capitale o il premio che diminuisce in funzione di un parametro contrattualmente stabilito.
DEDUCIBILITA’
Sul piano tributario l’espressione deducibilità va tenuta distinta da detraibilità. Le deduzioni consentono di ridurre il proprio reddito complessivo sul quale viene calcolata l’imposta lorda ai fini IRPEF.
DETRAIBILITA’
Le detrazioni consentono di ridurre l’imposta lorda IRPEF di un determinato importo per arrivare alla determinazione dell’imposta netta
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO
Il consenso dell’impresa alla stipulazione della polizza è basato sulle dichiarazioni rese dall’assicurato e dal contraente nella proposta e negli altri eventuali documenti. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese in malafede o con colpa grave, per cui l’impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l’impresa stessa ha diritto per legge:
a) di rifiutare qualsiasi pagamento in caso di sinistro avvenuto prima di tre mesi dalla scoperta delle inesatte dichiarazioni o reticenze;
b) di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha rilevato l’inesattezza o la reticenza, con diritto di percepire i premi relativi al periodo di assicurazione in corso e, in ogni caso, il premio di primo anno.
Quando invece non esiste malafede o colpa grave l’impresa ha diritto di recedere dal contratto con dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui essa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza; se nel frattempo si verifica il sinistro, la somma dovuta viene ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ETA’ (COMPUTO DELL’)
L’età dell’assicurato, ai fini dell’applicazione delle tariffe, si determina in genere ad anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando invece, come anno intero, la frazione superiore a sei mesi. L’età deve essere sempre comprovata da certificato di nascita all’atto della stipulazione della polizza.
ETA’ DEGLI ASSICURATI E DURATA CONTRATTUALE
I premi variano in relazione all’età degli assicurati e in relazione alla durata del contratto. L’età d’ingresso minima nelle assicurazioni è di 18 anni. L’età massima è stabilita in base alle diverse tipologia di contratto. Di norma la durata massima del contratto prevista dalle tariffe è di 30-35 anni. Esistono però anche dei contratti a “vita intera” dove il contraente paga i premi per un certo periodo, mentre è assicurata tutta la vita.
FASE DI ACCUMULO
Nelle polizze previdenziali è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
FASE DI EROGAZIONE
E’ il periodo in cui la Compagnia d’assicurazione eroga la prestazione pensionistica assicurata in forma di rendita.
FIP – FORME INDIVIDUALI DI PREVIDENZA
Sono le Forme individuali di previdenza istituite con il Decreto legislativo n. 47 del 18/2/2000 (e successive modificazioni e integrazioni) che vengono attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. La legge parla di “forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza” per rendere più evidente la connessione con la finalità di erogazione di prestazioni pensionistiche secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 124/1993 e in via supplementare rispetto alle forme di previdenza complementare.
FORME DI ASSICURAZIONE VITA
Gli eventi al cui avverarsi è condizionata l’obbligazione dell’impresa assicuratrice sono la morte e la vita, in un determinato tempo, della persona assicurata. Perciò tutti i contratti di assicurazione del ramo Vita possono essere ricondotti alle seguenti due grandi categorie:
- a) assicurazione per il caso di morte,
- b) assicurazione per il caso di vita.
La tecnica assicurativa ha poi cercato di soddisfare le diverse esigenze delle persone assicurabili creando le forme adatte allo scopo. Sono così sorte le molteplici forme di assicurazione, con caratteristiche e prestazioni specifiche. Le varie forme vengono anche combinate fra loro ottenendo così schemi che esprimono le caratteristiche di entrambe le categorie nella misura più confacente alle esigenze degli assicurandi.
GESTIONI SPECIALI
Nel ramo Vita le compagnie sono tenute ad investire una somma globale pari al totale delle “riserve matematiche” delle relative polizze in titoli e obbligazioni dello Stato o garantiti dallo Stato; e la devono amministrare in modo particolare, con una gestione apposita delle spese relative, degli utili, delle perdite di realizzo (quando si deve vendere per ottenere contanti) e con un bilancio di esercizio (separato da ogni altra gestione della compagnia) sottoposto annualmente a certificazione da parte di una società di revisione contabile legalmente riconosciuta.
Ogni mese viene certificato il rendimento degli ultimi 12 mesi. Con questo rendimento si determina il rendimento finanziario, al netto delle spese specifiche, dei relativi investimenti. Si ottiene così il rendimento della gestione speciale che in funzione delle specifiche clausole di rivalutazione, determina il rendimento riconosciuto ai contratti.
IMPIGNORABILITA’ DELLE SOMME ASSICURATE
L’art. 1923 del Codice Civile dispone che le somme dovute dall’assicuratore all’assicurato o al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare. La intangibilità delle somme dovute dall’assicuratore riguarda ogni specie di assicurazione sulla vita, sia questa a favore proprio o a favore altrui. Non possono così esperire azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute dall’assicuratore né i creditori dell’assicurato né i creditori del beneficiario. Sono da escludere le azioni dei creditori del contraente sulle somme dovute al beneficiario, oltre che per disposizione dell’art. 1923, per il principio proprio dell’assicurazione a favore di terzi, secondo il quale la prestazione dell’assicuratore è acquisita dal beneficiario in modo autonomo rispetto al patrimonio del contraente, salvo il caso di revocatoria, limitata ai premi. In caso di premorienza dell’assicurato o del beneficiario, la intangibilità opera nei confronti degli eredi o aventi causa, per essere il diritto all’indennità “iure proprio” e non derivante da successione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
E’ un’imposta che sostituisce le imposte sui redditi. In generale, i redditi assoggettati a detta imposta non sono più assoggettabili a tassazione.
INCONTESTABILITA’ DEL CONTRATTO
Quando non vi sia stata malafede nelle dichiarazioni rese dal contraente e dall’assicurato, l’impresa rinuncia al recesso purché siano trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della polizza, per cui la polizza stessa diventa incontestabile: ciò contribuisce a rendere sicuro l’atto di previdenza in quanto l’assicurato in buona fede non teme il pericolo di impugnazione del contratto.
LIBERAZIONE
Vedi ‘RIDUZIONE DELLA POLIZZA”.
OPZIONE
Le assicurazioni di capitale e quelle di rendita offrono al contraente alla scadenza di modificare la prestazione inizialmente scelta. Infatti un capitale può essere convertito in rendita e viceversa se nel contratto sono state inserite particolari pattuizioni, che possono prevedere:
- a) l’opzione di rendita in base alla quale il capitale assicurato per il caso vita viene trasformato in rendita vitalizia pagabile fino alla morte dell’assicurato;
- b) l’opzione di rendita vitalizia con un numero minimo di annualità garantite, in cui il capitale assicurato per il caso vita viene convertito in una rendita pagabile fino alla morte dell’assicurato, ma con un numero minimo prefissato di annualità certe (cinque o dieci);
- c) l’opzione di rendita reversibile, in cui il capitale assicurato per il caso vita viene convertito in una rendita pagabile fino alla morte dell’assicurato e successivamente resa reversibile parzialmente o totalmente a favore di un’altra persona, alla quale viene corrisposta per tutta la vita;
- d) per le polizze di rendita vitalizia differita esiste la possibilità di “riscatto al termine del differimento” che si concretizza con la liquidazione di un capitale “pagabile immediatamente”. Qualora si opti per la riscossione della rendita vitalizia questa non potrà essere successivamente riscattata.
POLIZZA
E’ il documento che prova e disciplina il contratto d’assicurazione, può essere composto anche di relative appendici e deve avere sempre forma scritta.
PREMIO
La somma dovuta all’impresa quale corrispettivo delle garanzie prestate, nei termini convenuti (art. 1924 C.C.).
PREMIO COSTANTE (0 FISSO)
Con la polizza a premio costante l’assicurato si impegna a versare alla compagnia annualmente in unica soluzione o a rate) una certa cifra che non varierà per tutta la durata del contratto. Il vantaggio principale è di non avere mutamenti sui premi futuri della polizza. Naturalmente le differenze, rispetto al premio rivalutabile, sono sensibili sul piano della resa finale, in termini sia di capitale che di rendita annua.
PREMIO DEDOTTO
In attuazione del principio di rinvio della tassazione, i premi che annualmente sono stati portati in deduzione dal reddito, a scadenza subiranno la tassazione che sarà ‘separata’ sulla parte di capitale ed ‘ordinaria’ sulla parte di rendita.
PREMIO NON DEDOTTO
In attuazione del principio di rinvio della tassazione, i premi che non sono stati portati annualmente in deduzione dal reddito a scadenza non daranno mai luogo ad alcuna tassazione.
PREMIO RIVALUTABILE
Con la polizza a premio rivalutabile il premio dovuto dal contraente cresca annualmente. Tale crescita può essere predeterminata (es: 5% all’anno) oppure seguire la rivalutazione del capitale assicurato, e quindi crescere in base al rendimento di “gestioni speciali” interne alla compagnia, appositamente costituite. Il contraente ha comunque facoltà di chiedere annualmente la sospensione totale o parziale, o dell’applicazione della clausola di rivalutazione.
PREMIO UNICO
Il premio che il contraente versa in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto.
PREMORIENZA
Il decesso dell’assicurato durante il periodo contrattuale convenuto: “periodo di differimento”..
PRESTITI SULLA POLIZZA
Il contraente ha la facoltà di chiedere prestiti sulla polizza entro il limite del valore di riscatto (vedi RISCATTO DELLA POLIZZA). Gli interessi che dovranno essere pagati dal contraente su tali prestiti sono determinati dalle imprese. La polizza sulla quale è stato concesso un prestito conserva il suo pieno valore. Il cliente può restituire in qualsiasi momento l’ammontare di detto prestito, e fintanto che lo stesso non sarà estinto dovranno essere corrisposti gli interessi, unitamente alle quietanze di premio. Se alla scadenza della polizza il contraente non avrà estinto il prestito, il capitale assicurato sarà ridotto dell’importo del prestito ancora dovuto.
PROPOSTA
E’ il documento con cui l’assicurando manifesta all’impresa assicuratrice la volontà di contrarre assicurazione. Tale documento è costituito da un modulo, predisposto secondo criteri tecnici funzionali allo scopo, contenente un questionario sulle generalità, sulla professione e condizioni di salute dell’assicurando e sui suoi precedenti sanitari.. La proposta, anche se compilata da altri, deve essere sottoscritta dal contraente, che fa proprio il contenuto della stessa. Le dichiarazioni rese dal contraente nella proposta devono essere veritiere e complete, in quanto da esse dipende il consenso dell’impresa assicuratrice alla conclusione del contratto. Di conseguenza la proposta entra a far parte integrante del contratto di assicurazione. Nel caso in cui assicurato sia diverso dal contraente, l’assicurato deve dare il proprio assenso scritto alla stipula del contratto sulla sua testa (art.1919 C.C.)
REDDITO COMPLESSIVO
E’ la somma di tutti i redditi dichiarati, corrisponde alla riga N1 del modello UNICO.
RENDITA
Nelle assicurazioni di rendita il termine “rendita” indica la somma che l’assicuratore paga a determinate scadenze all’assicurato-beneficiari o a fronte dei premi a tale scopo versati dal contraente.
RENDITA CERTA
E la rendita che l’impresa assicuratrice è tenuta a corrispondere alla scadenza del contratto per un periodo predeterminato (5-10 anni) all’assicurato se in vita, o, in caso di morte di questi, al beneficiario designato.
RETROCESSIONE
E’ prevista per i contratti facenti parte della speciale categoria di assicurazione sulla vita per i quali la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti: “Gestione Separata”.Il rendimento realizzato dalla suddetta gestione speciale prevista per queste polizze viene “retrocesso” in una percentuale predeterminata contrattualmente, che va a incrementare il capitale assicurato.
REVERSIBILITA’
E’ la trasferibilità di un beneficio, in caso di premorienza del primo beneficiario principale indicato, a favore di un altro beneficiario designato. Il termine di reversibilità viene comunemente usato per indicare la destinazione ad altra persona del godimento della rendita. Lo sdoppiamento della rendita su due teste determina una riduzione della rendita stessa tanto più sensibile quanto più la persona beneficiata è in giovane età e quindi destinata a vivere a lungo.
RIATTIVAZIONE DELLA POLIZZA
Il mancato pagamento dei premi successivi al primo anno nel termine di tolleranza di 30 giorni produce la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione e i premi incassati restano acquisiti all’impresa, salvo che sussistano le condizioni per la riduzione della somma assicurata e per il riscatto. Tuttavia è consentita la riattivazione del contratto nel termine di 6 mesi dalla scadenza del premio senza visita medica e nel termine di uno o due anni con visita medica a spese dell’assicurato e mediante pagamento del premio scaduto, con gli interessi, per il periodo di ritardo. Sull’argomento la Compagnia si riserva di emanare specifiche norme comportamentali.
RIDUZIONE DELLA POLIZZA
In caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione trascorso il termine di tolleranza di 30 giorni, ove siano state corrisposte tre annualità di premi si ha la riduzione delle somme assicurate secondo i valori previsti in polizza. Il valore di riduzione, ossia il capitale della polizza liberata, viene determinato, ad esempio, per le assicurazioni miste rivalutabili, nel seguente modo: si riduce il capitale assicurato è rivalutato all’ultima ricorrenza annuale, antecedente la sospensione del pagamento dei premi, nella proporzione in cui la somma dei premi effettivamente pagati sta a quella dei premi stipulati per l’intera durata del contratto.
RISCATTO DELLA POLIZZA
Il contraente di una polizza vita, dopo aver effettuato il pagamento di almeno tre annualità, può chiedere lo scioglimento del contratto ottenendo il pagamento del valore di riscatto, determinato secondo i criteri fissati nella stessa polizza. Tale valore si determina, in genere, scontando i valori di riduzione ad un determinato tasso di interesse per il numero di anni mancanti alla scadenza, dovendosi considerare il riscatto come anticipata risoluzione del contratto.
RISCHIO
L’onere dell’impresa di pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
RISCHIO DI GUERRA
Le condizioni generali delle polizze prevedono la copertura del rischio di guerra alle condizioni che saranno stabilite, in caso di ostilità, dal Ministero competente. Questa clausola quindi garantisce la continuità del contratto anche quando vi è in corso una guerra, sempre che l’assicurato provveda a pagare gli aumenti di premio che lo Stato fisserà in relazione all’aggravamento derivante da un conflitto in atto. E assai difficile oggi supporre a quali condizioni lo Stato proporrebbe la copertura del rischio guerra, considerata la possibilità di uso di armi atomiche, chimiche, in altre parole armi non convenzionali.
RISCHI TARATI – C.I.R.T.
Il rischio tarato si configura quando una persona, in relazione a malattie pregresse o al suo stato di salute attuale, presenta una di probabilità di morte più elevata rispetto a quella teorica delle persone della stessa età ricavabile dalle tavole di mortalità nazionali. In rischio normalmente viene classificato dalla consulenza medica della compagnia. L’impresa assume il rischio tarato mediante applicazione di un adeguato soprapremio e se il rischio è eccessivamente grave l’assicurazione può essere rifiutata. L’assicurazione dei rischi tarati allarga notevolmente il campo d’azione delle imprese assicuratrici, ma la determinazione della sopramortalità, in base alle valutazioni mediche, per stabilire l’entità del soprapremio, non è agevole per ogni singola impresa, la quale difficilmente può farsi da sola una esperienza assuntiva abbastanza vasta. Perciò le imprese operanti in Italia hanno deciso nel lontano 1927 di mettere in comune le esperienze singole e hanno costi tuito, prendendo come esempio analoghi istituti sorti all’estero, il Consorzio Italiano per l’assicurazione dei Rischi Tarati (C.I.R.T.). Tra gli organi del Consorzio, lo Statuto prevede un comitato medico attuariale che esamina le proposte di assicurazione e decide sull’accettazione e sulla classificazione dei rischi.
RISERVA MATEMATICA
Rappresenta il debito che l’Assicuratore ha nei confronti degli assicurati in un determinato momento. Il montante della riserva matematica va portato in bilancio come appostazione passiva a garanzia patrimoniale della solvibilità dell’impresa a fronte delle suddette future prestazioni. La riserva matematica alla scadenza contrattuale coincide con il capitale da liquidare.
RIVALUTAZIONE (CLAUSOLA. DI)
E’ la clausola che regola la rivalutazione della somma assicurata in base al rendimento dei fondi che la compagnia, per le polizze rivalutabili, gestisce, investendo in beni previsti dalle leggi che regolano il settore assicurativo. La compagnia amministra detti fondi con una speciale gestione, sottoposta annualmente a certificazione da parte di una società di revisione contabile legalmente riconosciuta. Normalmente anche il premio si rivaluta nella stessa percentuale della somma assicurata; altresì esistono polizze a premi costanti a capitale rivalutabile, anche se ovviamente la rivalutazione in questa forma è di minore rilevanza rispetto a quelle a premio rivalutabile.
SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
Sono quelle persone per le quali il dichiarante del reddito provvede al mantenimento ed il cui reddito complessivo lordo non supera una certa soglia.
SOPRAPREMI
Allorché il rischio si presenta non esattamente inquadrabile nelle normali tariffe, per particolari condizioni soggettive od oggettive dell’assicurato (stato di salute, professione, ambiente, ecc.), la sua assunzione è subordinata ad una maggiorazione del premio tariffario denominata “soprapremio”. Il soprapremio è generalmente fissato dall’impresa in base a dati ricavati dall’esperienza o da statistiche realizzate da appositi organi (vedi CIRT). I soprapremi di più frequente applicazione sono i seguenti:
- Soprapremi sanitari – Se il rischio, sotto l’aspetto sanitario, presenta una probabilità di morte che eccede quella prevista dalle tavole di mortalità nazionale, esso viene assunto dall’impresa con l’applicazione di un aumento del premio.
- Soprapremi professionali – Esistono professioni in grado di aggravare profondamente il rischio con conseguente antiselezione; per dette professioni, ben identificate in tariffa, l’impresa richiede un soprapremio che varia in relazione alla pericolosità dell’attività esercitata. Per alcune professioni o mestieri la proposta di assicurazione, a causa della gravità del rischio, può essere addirittura rifiutata; questi rischi possono eventualmente essere presi in esame solo quando si tratti di assicurare un gruppo di persone abbastanza numeroso, applicando adeguati aumenti di premio.
- Soprapremi per viaggi e soggiorni in paesi tropicali – Per assicurandi che dichiarano di essere in procinto di intraprendere viaggi o soggiorni in paesi particolari a rischio guerra. L’impresa valuterà di volta in volta la misura del soprapremio da applicare per residenza e/o attività svolte in condizioni disagiate.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto del pagamento di determinate somme agli aventi diritto, ad effettuare una ritenuta. Questa può essere di due tipi: a titolo d’imposta o d’acconto.
STABILIZZAZIONE DEL PREMIO
E’ la facoltà concessa dalla polizza rivalutabile al contraente di bloccare gli aumenti annuali sia dei capitale che del premio.
TASSAZIONE ORDINARIA
E’ il procedimento di determinazione dell’imposta secondo il quale vengono applicate tutte le
aliquote progressive stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
TASSAZIONE SEPARATA
E’ un metodo di calcolo utilizzato per i redditi a formazione pluriennale, i redditi che per legge devono essere assoggettati a tassazione secondo questo criterio non rientrano nel reddito complessivo, ma, nei casi previsti, devono essere indicati a parte nel modello Unico. Il calcolo dell’imposta viene fatto dalla compagnia con successiva riliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria.
TAVOLE DEMOGRAFICHE
La misura dei premi rispetto alle somme da assicurare viene determinata osservando un principio fondamentale, che è quello dell’equivalenza fra prestazioni ( i capitali corrisposti dalla Compagnia) e controprestazioni (i premi corrisposti dal contraente). Si tratta in sostanza di saper determinare il giusto prezzo del servizio assicurativo. Per fare ciò l’impresa assicuratrice deve ovviamente poter valutare in qualche modo quanto sia probabile che la persona da assicurare muoia entro un determinato numero di anni, oppure sopravviva ad una determinata epoca. A tale scopo servono le cosiddette “tavole demografiche” (tavole di mortalità), che indicano numericamente, per un gruppo iniziale di persone coetanee e per ogni anno di età successiva, quante saranno le persone sopravviventi e quante quelle decedute. Da questi elementi si ricavano poi, per ogni anno di età, le probabilità di morte e di sopravvivenza del singolo individuo, cioè quei valori che costituiscono la prima ba e del calcolo attuariale.
TFR – Trattamento di Fine Rapporto
Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del Cod. Civ., il quale prevede che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”..
T.U.I.R. – Testo Unico sulle Imposte sui Redditi
E’ l’insieme delle disposizioni fiscali in tema di imposte dirette.
VISITA MEDICA
La conoscenza delle condizioni di salute dell’assicurando è essenziale per la valutazione del rischio nell’assicurazione sulla vita che contempli anche il rischio di morte. E per questo che, per le norme regolanti l’esercizio di tale assicurazione, è richiesta la preventiva visita medica, salvo le esenzioni espressamente previste. Allo scopo le imprese assicuratrici si avvalgono di un modulo denominato “Rapporto di visita medica”, la cui prima parte è riservata alle dichiarazioni rese dall’assicurando al medico fiduciario incaricato e da entrambi sottoscritta; la seconda parte è destinata alle rilevazioni e alle conclusioni dello stesso fiduciario a seguito della visita effettuata. La visita medica non esonera l’assicurando dall’onere di rendere dichiarazioni veritiere e complete sul suo stato di salute, e i risultati della visita medica non impediscono all’impresa assicuratrice di far valere l’annullabilità del contratto per eventuali situazioni preesistenti non dichiarate o non rilevate dal medico fiduciario. Per assicurazioni di somme che superano certi limiti fissati dall’impresa assicuratrice, quest’ultima in genere chiede al medico di famiglia dell’assicurando informazioni sullo stato di salute dello stesso e sulle malattie per le quali lo abbia tenuto in cura, utilizzando apposito questionario, previa dichiarazione del medesimo assicurando di proscioglimento del sanitario dal segreto professionale.
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