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GLOBALI FABBRICATI

Definizioni generali e garanzie generalmente presenti in polizza

  • Incendio: combustione con sviluppo di fiamma, con possibilità di autoestensione e propagazione. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al fabbricato e/o al contenuto del fabbricato assicurato.

  • Esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Fulmine: scarica elettrica atmosferica distruttiva, che avviene durante i temporali. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Caduta di aeromobili: precipitazione improvvisa di velivoli aerei o spaziali. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Urto di veicoli stradali: scontro di un veicolo che per una qualsiasi ragione finisce per impattare con l’abitazione assicurata. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Caduta di ascensori: precipitazione improvvisa di ascensori o apparecchi montacarichi. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno all’impianto rovinato al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Onda sonica: vibrazione causata dall’attraversamento del muro del suono da parte di uno o più aeromobili. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Fenomeni elettrici: improvviso manifestarsi di un fenomeno di natura elettrica dovuto a sbalzo di tensione, corto circuito, arco voltaico, mancanza o anomala distribuzione dell’energia elettrica. La Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno agli impianti, ai circuiti, agli apparecchi elettrici e/o elettronici, ai motori al servizio del fabbricato assicurato.

  • Spese di demolizione e sgombero: se, a seguito di sinistro indennizzabile, sono presenti danni per cui si deve demolire e/o sgomberare i residui del sinistro, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la demolizione, lo sgombero ed il trasporto dei residui del sinistro.

  • Danni per mancato godimento: se, a seguito di sinistro indennizzabile, è necessario sospendere l’eventuale contratto di locazione a terzi o si è costretti ad alloggiare in altra dimora, la Compagnia rimborsa il mancato canone di locazione o per il pagamento del canone di locazione per l’alloggio provvisorio.

  • Eventi socio-politici: sono considerati tali:

    • I tumulti popolari


    • Gli scioperi


    • Le sommosse


    • Gli atti dolosi compiuti da terzi


    • Gli atti di vandalismo compiuti in gruppo o individualmente


    • L’occupazione non militare


    La Compagnia risarcisce i danni derivanti da uno o più di tali fenomeni al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Eventi atmosferici: sono considerati tali:


    • La grandine


    • Gli uragani


    • Le bufere


    • Le tempeste


    • Le trombe d’aria


    • I temporali


    • Le cose abbattute e/o trasportate dal vento


    • La penetrazione d’acqua attraverso rotture o brecce al tetto o alle pareti per causa del vento o della grandine

    La Compagnia risarcisce i danni derivanti da uno o più di tali fenomeni al contenuto e/o al fabbricato assicurato.

  • Sovraccarico di neve sui tetti: qualora, a seguito di tal evento, crollino totalmente o parzialmente, il tetto, le pareti o i lucernari, la Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al fabbricato e/o al contenuto dell’abitazione assicurata.

  • Acqua condotta: qualora, a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici o igienici fuoriesca acqua o altri liquidi, la Compagnia risarcisce i danni derivanti da tale fenomeno al fabbricato e/o al contenuto dell’abitazione assicurata.

  • Spese di ricerca e ripristino: qualora, a seguito di sinistro indennizzabile per acqua condotta, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto, compresa la sostituzione dei tubi e il ripristino di parti del fabbricato.

  • Responsabilità Civile verso Terzi: qualora l’assicurato sia tenuto a pagare, perché civilmente responsabile ai sensi di Legge, per risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi e derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell’abitazione assicurata, la Compagnia risarcisce per suo conto i danni a terzi.

  • Responsabilità Civile dell’Amministratore: qualora l’assicurato sia tenuto a pagare, perché civilmente responsabile ai sensi di Legge, per risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall’attività dell’amministratore del condominio, anche nei confronti dei singoli condomini, la Compagnia risarcisce per suo conto i danni.

  • Franchigia: la parte del danno indennizzabile o rimborsabile che rimane a carico dell’assicurato espresso in importo.

  • Scoperto: la parte del danno indennizzabile o rimborsabile che rimane a carico dell’assicurato espresso in percentuale.

E’ importante sapere che:

La regola proporzionale:

Il fabbricato generalmente si assicura a Valore a Nuovo ed è importante avere una copertura non inferiore al valore reale per non incorrere nell’applicazione della regola proporzionale che, in caso di sinistro, comporterebbe un risarcimento calcolato in proporzione tra il valore effettivo e il capitale assicurato.
Facciamo un semplice esempio numerico:

Capitale assicurato Valore dell’immobile Proporzione % Valore del danno Indennizzo
800.000 800.000 100 % 100.000 100.000
600.000 800.000 75 % 100.000 75.000
400.000 800.000 50 % 100.000 50.000

La regola proporzionale, così come contemplata nell’articolo 1907 C.C., si può riassumere in una breve e semplice equazione:

R/D=Va/Ve

R= Va*D/Ve


R = risarcimento;   D = danno;   Va = valore assicurato;   Ve = valore effettivo;

 
 
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